IL TAEG, indicatore di costo Il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) è l'indicatore del costo complessivo del credito per il cliente. Il criterio per il calcolo del TAEG è fissato dalla legge. Il TAEG permette di confrontare le offerte di finanziamento alternative, a patto che queste abbiano medesime caratteristiche in termini di importo e durata. Il TAEG non corrisponde al tasso di interesse (che è invece espresso dal TAN tasso annuo Nominale) e quindi non è corretto confrontarlo con il rendimento delle attività finanziarie, il tasso ufficiale di sconto, etc. Un confronto corretto tra offerte alternative deve anche tenere conto del contenuto e della qualità del servizio connesso al credito (rapidità di erogazione, comodità di accesso al credito, semplicità e snellezza della procedura di valutazione della pratica, etc). Opinione : Il TAEG il vero indicatore di costo del prestito ed e' molto utile per confrontare diverse soluzioni.
LA TUTELA DEL CONSUMATORE L'attività di credito al consumo è regolata da una serie articolata di norme che hanno lo scopo di garantire e tutelare al massimo il consumatore. Di seguito vengono riportate le principali disposizioni di legge che regolano l'attività di credito al consumo e riguardano direttamente i diritti ed i doveri del consumatore. 1. Legge 154/92 "Trasparenza" 2. Legge 142/92 "Credito al consumo" 3. Decreto Legislativo 385/93 "Legge Bancaria" (che recepisce anche le disposizioni contenute nelle norme precedenti) 4. Legge 52/96 "Clausole vessatorie" 5. Legge 108/96 "Usura" 6. Legge 675/96 "Privacy"
LA FIRMA DEL CONTRATTO Una volta ottenute tutte le informazioni sull'operazione di finanziamento viene il momento della sottoscrizione del contratto. Il contratto di credito al consumo deve essere redatto per iscritto e una copia deve essere consegnata al cliente. Esso deve contenere: 1. il nome della banca o della Finanziaria che eroga il finanziamento e i dati identificativi del consumatore che lo richiede; 2. l'importo del prestito e le modalità di erogazione; 3. numero, importo e scadenza delle singole rate di rimborso; 4. TAN e TAEG con il dettaglio delle condizioni secondo le quali possono essere eventualmente modificati; 5. importo e causale degli oneri esclusi dal calcolo del TAEG; 6. eventuali maggiori oneri applicabili in caso di mora; 7. eventuali garanzie richieste; 8. eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non comprese nel calcolo del TAEG; 9. modalità di recesso.
Le clausole che rinviano agli usi per la determinazione delle condizioni economiche sono nulle. Se il contratto di credito al consumo non viene stipulato per iscritto è nullo. Nel caso di clausole mancanti o nulle (perché in contrasto con la legge), si procede di diritto come segue: 1. si applica un TAEG pari al tasso Nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto; 2. la scadenza del credito è a trenta mesi; 3. al consumatore spetta la facoltà di adempimento anticipato o di risoluzione del contratto senza oneri e penalità. Opinione : badate almeno a che la societa' erogante sia nota e non sia una realta' solo locale, verificate il TAEG, fatevi bene i conti, ricordate che potete estinguere il prestito quando volete pagando solo il capitale residuo, senza gli interessi futuri, a differenza del elasing dove invece un riscatto anticipato vi costera' caro.
(Fonte Assofin ) |