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29-05-2005
La nullita' del contratto di credito al consumo
Nullita' per mancanza di elementi descrittivi. Il contratto di prestito, finalizzato allacquisto di un bene di consumo, è inquadrabile nella categoria del credito al consumo disciplinata dagli artt. 121126 del T.U. Bancario D.lgs 1° settembre 1993, n. 385, vale a dire di quei finanziamenti erogati nellesercizio dellattività professionale di un intermediario finanziario nei confronti di una persona fisica che ha agito per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale. Nella prassi accade sovente che in violazione dellart. 124 n.3 T.U. Bancario il contratto non riporti: 1) la descrizione analitica dei beni e dei servizi acquistati con la somma prestata; 2) il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto di vendita e lammontare delleventuale acconto. La parte che doveva contenere tali indicazioni è, quindi, lasciata in bianco. Detta omissione è sanzionata dalla succitata norma con la nullità del contratto di prestito. Tale nullità ha però delle caratteristiche del tutto peculiari. Lart. 124 del T.U. Bancario prescrive gli elementi minimi del contratto di credito al consumo, che vale la pena di ribadire deve rivestire la forma scritta. In particolare, ai sensi del 3° comma, devono essere riportati nel contratto di credito, a pena di nullità: a) descrizione analitica dei beni e dei servizi; b) il prezzo di acquisti in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e lammontare delleventuale acconto. In assenza dei suddetti elementi, constatata la mancanza di un meccanismo integrativo normativamente predisposto, si deve ritenere, quindi, radicalmente nullo il contratto di credito al consumo. Lart. 127 del T.U. stabilisce che le suddette disposizioni possono essere integrate solo in senso più favorevole al cliente e soprattutto che la nullità di cui allart. 124 può essere fatta valere solo dal cliente. Stante il suo carattere relativo, detta nullità non può essere rilevata quindi ex officio e riveste conseguentemente la natura di eccezione in senso stretto, come tale rilevabile non oltre il termine di cui allart. 180 comma 2, c.p.c. (contra Pretura Bologna, 4 gennaio 1999) Nei contratti di credito al consumo gli intermediari inseriscono solitamente anche la clausola solve et repete ex art. 1462 c.c. (Es. Non posso proporre azioni ed eccezioni al fine di omettere o ritardare la prestazione dovuta se non Vi avrò versato prima limporto delle rate da Voi ancora, a quel momento non riscosse). La suddetta clausola non esclude, tuttavia, il ricorso alla tutela pocanzi descritta, proprio perché ai sensi del richiamato art. 1462 c.c. essa non si applica alle eccezioni di nullità ed analogicamente alle azioni di nullità. Laccoglimento delleccezione di nullità, ad esempio in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, pone il problema di quali siano i rimedi azionabili dallintermediario finanziario. Una volta formatisi il giudicato, a parere di chi scrive, lAzione ex art. 2033 c.c. (indebito oggettivo) deve essere esercitata nei confronti dellaccipiens, colui che ha ricevuto il pagamento indebito, il quale, nella pratica, è il fornitore del bene e non il consumatore. (articolo tratto da www.tidona.com di Giandiego Monteleone, avvocato in Taranto) |