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05-10-2005
Principali forme di investimento in Cina
Sono molte le società straniere, anche italiane, che guardano alla Cina non solo come mercato di sbocco ma anche come possibile postazione operativa per alcune delle proprie attività d'impresa. Le principali motivazioni sono il basso costo del lavoro e la fiscalità conveniente. Negli ultimi anni siè assitito ad una graduale apertura in Cina ad investimenti diretti di capitale straniero. La materia è regolata da un documento, il Foreign Investment Industrial Guidance Catalogue (in continua evoluzione), che regola modalità autorizzative e requisiti di capitale. a)La forma di presenza diretta in Cina consentità più elementare è l''apertura di un ufficio di rappresentanza. Con l''eccezione di alcune attività, quali la legale e la tributaria, l''ufficio non può direttamente fatturare un cliente. Anche per le attività citate occorre poi risiedere almeno sei mesi all''anno in Cina, non è consentito, ad esempio assumere avvocati Cinesi e, nel caso appunto di uno studio legale, le attività consentite sono ristrette a questioni di diritto internazionale. La tassazione di eventuali profitti non è poi particolarmente favorevole, ammontando, tra imposte diverse, a quasi il 40% del reddito imponibile. b) La Equity o la Cooperative Joint Venture (dove i diritti patrimoniali non corrispondono necessariamente alle quote di capitale detenute) consentono invece ad un investitore straniero di entrare in società con un investitore cinese e detenere una quota del capitale che di solito si aggira dal quarto al terzo del totale versato. Esiste un rapporto tra capitale minimo richiesto e totale dell''investimento (che puo''essere anche fatto mediante apporto di beni). A titolo esemplificativo una società che apportasse beni per 3 Milioni di Euro dovrebbe avere un Capitale sociale di almeno 1,5 Milioni. tale forma ha senso evidentemente se già si ha un partner cinese. Tali società non consentono di norma il reimpatrio degli utili. c) La Wholly Foreign Owned Enterprise e'' invece l''unico tipo di società di fatto in grado di apportare capitale straniero nella misura del 100%. Da un punto di vista dell''apporto di capitale i limiti sono molto simili a quelli delle società sub b) (sotto i 3 Milioni di investimento il capitale apportato deve essere di fatto del 70% anche se come nel caso precedente non esistono limiti minimi formalmente imposti). Da un punto di vista della fiscalità queste società possono reimpatriare gli utili, avendo versato imposte sui redditi che si aggirano intorno al 15%. Esistono aree di nuovo sviluppo come quelle di Tienjin (tra Pechino e Shanghai) e di Pudong (un nuovo quartiere di Shaghai), che offrono ulteriori incentivi fiscali. A tali società è fatto divieto di conferire immobili mentre, se in passato venivano sostanzialmente solo autorizzate società ad alto apporto tecnologico, oggi vi è una graduale apertura ai settori più disparati. La costituzione di una società in Cina non appare molto sensata per un giro di affari inferiore a qualche milione di Euro, anche perchè le probabilità di essere autorizzati sarebbe molto limitata. |